Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituzione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, di una commissione di studio per valutare le condizioni di sicurezza del trasporto delle merci pericolose, per prevenire i fattori di rischio o di incidentalità e per definire strategie di intervento di medio e lungo periodo;

          b) introduzione, con l'istituzione di specifici ruoli dirigenziali di livello generale, della funzione di coordinamento generale

 

Pag. 4

della normativa di settore e in particolare di quella riguardante la classificazione e la circolazione delle merci pericolose, assicurando l'uniformità applicativa delle disposizioni alle diverse modalità di trasporto e prevedendo il coinvolgimento dei responsabili delle corrispondenti infrastrutture;

          c) verifica della congruità e dell'armonizzazione delle normative procedurali e amministrative riguardanti le omologazioni, le diverse modalità di trasporto, gli imballaggi, i contenitori intermedi e ricondizionati;

          d) applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, con particolare riguardo alla gestione della figura professionale del consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile interna di merci pericolose nonché all'obbligo delle autorità sopraordinate e responsabili di riferire per iscritto sull'attività e sui risultati delle suddette figure;

          e) attribuzione alla commissione di studio prevista dalla lettera a) del compito di effettuare studi e ricerche per acquisire dati sulle quantità delle merci pericolose in circolazione, specie se di provenienza estera, per descrivere e prevenire i rischi di eventi dannosi di qualsiasi origine, per proporre interventi limitativi del traffico pesante impegnato nel trasporto di determinante merci pericolose;

          f) costituzione di una base informativa, attraverso l'acquisizione delle informazioni e dei dati in possesso degli enti e organismi operanti nel settore sulle merci trasportate e sui trasporti effettuati, in modo da garantire, con immediatezza e completezza, nei casi di necessità le informazioni utili e necessarie;

          g) promozione di studi e di ricerche per sperimentare prodotti innovativi idonei a localizzare i mezzi di trasporto e a conoscere gli spostamenti e le anomalie di funzionamento degli stessi, nonché, eventualmente, le condizioni fisiche e psicologiche dei conducenti;

 

Pag. 5

          h) previsione delle norme per l'introduzione sui mezzi di trasporto di dispositivi elettronici ed informatici protetti, atti a documentare le fasi, i momenti e gli eventi dei percorsi su strada degli autotrasportatori di merci pericolose.